Whistleblowing: dal 17 dicembre obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti
L’Italia recepisce la Direttiva europea riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea. Violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Ecco cosa deve fare uno studio o un’azienda.
Dal 17 dicembre, tutte le aziende private con più di 50 dipendenti dovranno aderire al whistleblowing.
Le normative riguardanti il whistleblowing erano già previste per i dipendenti pubblici, dal mese di luglio erano tenute ad adeguarsi le aziende con più di 249 dipendenti, dal 17 dicembre dovranno farlo anche le imprese sopra i 50 dipendenti e le aziende dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti
Nell’art.1 della normativa, si specifica quali siano gli illeciti rilevanti:
Amministrativi;
Contabili;
Civili o penali;
Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231;
Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, di cui, all’art.325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.
I datori di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, devono istituire la propria procedura per la gestione delle segnalazioni e canali di comunicazione interni finalizzati ad agevolare le segnalazioni.
È fondamentale garantire l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti.
Sul datore di lavoro incombe, altresì, l’onere di portare a conoscenza di tutto il personale le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità: ciò potrà avvenire mediante una informativa generalizzata chiara, sia sul luogo ove si svolge l’attività, che attraverso la rete intranet.
Cosa è il "whistleblowing"?
Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’Ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.
Quali sono gli obiettivi della nuova disciplina?
La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.
Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Whistleblowing: cosa è oggetto di segnalazione?
Il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, la quale è invece di solito legata ad una questione di interesse personale.
A quale scopo avere una procedura aziendale per la gestione del whistleblowing?
Formalizzare una procedura di gestione delle segnalazioni nel rispetto di quanto stabili dal D.lgs. 24/2023 permette di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i timori di ritorsioni o discriminazioni.
Whistleblowing: quali canali di segnalazione si possono usare?
La nuova disciplina prevede 3 diversi canali di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria.
Le piattaforme web per la gestione delle segnalazioni cosa rappresentano?
Sono strumenti per gestire secondo la norma l’istituzione di canali interni di segnalazione.
Cosa contiene una segnalazione?Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. La procedura del Whistleblowing può essere utilizzata anche per segnalare comportamenti discriminatori e contrari alla Parità di Genere che dovessero manifestarsi sui luoghi di lavoro.
Quali tutele per il whistleblower?
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Quali condizioni per una segnalazione esterna?
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC (attraverso il sito stesso dell’ANAC: https://www.anticorruzione.it) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnala- zione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs 24/2023;
b) la persona segnalante ha già̀ effettuato una segnalazione interna ai sensi del paragrafo 5 della presente procedura e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Quali condizioni per effettuare una segnalazione pubblica?
Il D.lgs. n. 24/2023 introduce un’ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, come ad esempio: Facebook, twitter, youtube, instagram, che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché́ poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.
È ancora possibile la Denuncia all’Autorità giurisdizionale?
Sì, il Decreto legislativo 24/2023, in conformità̀ alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità̀ di valutare di rivolgersi alle Autorità̀ nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Cosa deve garantire il canale di segnalazione interno?
I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:
della persona segnalante;
del facilitatore;
della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.